Cosa devi sapere sul PiMUS prima di redigerlo?

Sai cos’è il PiMUS? Sicuramente conosci i documenti per la sicurezza che devono essere presenti in un cantiere! Sicuramente hai letto notizie in merito al Piano di Montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio!

Il PiMUS è un documento operativo, obbligatorio in tutti i cantieri in cui vene allestito il ponteggio e rappresenta il manuale delle istruzione che devono essere eseguite dal personale addetto al montaggio, all’uso e allo smontaggio del ponteggio.

Lo scopo di questo documento è quello di garantire la sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere e utilizzano il ponteggio e la sicurezza degli altri lavoratori presenti in cantiere, e di soggetti estranei al cantiere, ma fruitori degli spazi in cui è collocato il cantiere stesso.

Il Testo Unico (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) stabilisce che nei lavori in quota, il datore di lavoro deve provvede a redigere tramite una persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS), tale persona competente può essere:

  • il datore di lavoro che ha già maturato esperienze
  • il tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio
  • il preposto con sufficiente esperienza
  • l’RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso

Nello specifico l’art. 136 del D.Lgs. 81/2008 prevede che:

nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Il PiMUS è obbligatorio per specifiche tipologie di ponteggio, ovvero per:

  • i ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto
  • gli impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi
  • i ponteggi realizzati con elementi in legno

II PiMUS non deve essere redatto per la realizzazione delle seguenti opere provvisionali:

  • ponti su ruote (trabattelli)
  • ponti su cavalietti
  • parapetti
  • altre opere provvisionali simili

Ogni impresa che a vario titolo interviene in una o più fasi della vita del ponteggio (montaggio, trasformazione, smontaggio) deve elaborare il Pimus. Le uniche imprese escluse dalla redazione, sono quelle che lo usano senza modificarne la struttura.

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