Iva: il termine ridotto di detrazione opererà solo dal 2017

IVA_2Premessa – Con l’approvazione alla Camera, avvenuta il 01 giugno2017, degli emendamenti al disegno di Legge di conversione del D.L. 50/2017, c.d. “manovra correttiva”, è stata confermata la modifica dei termini per l’esercizio della detrazione IVA.

In base alle nuove disposizioni, modificative dell’art. 19 del D.P.R. 633/72, la detrazione dell’imposta può essere esercitata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto, ovvero entro 4 mesi dalla fine del periodo d’imposta, e non più entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

Tuttavia, il nuovo testo dell’art. 2 del D.L. 50/2017 prevede che la riduzione dei termini trovi applicazione a partire dalle fatture e dalle bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017, prevedendo cosi un periodo transitorio che permetta all’IVA diventa esigibile negli anni 2015 e 2016 di essere detratta secondo i termini previsti dal “vecchio” articolo 19 del D.P.R. 633/1972.

Pertanto, relativamente all’IVA esigibile nel 2015 e nel 2016 la detrazione potrà avvenire:

  • Entro il 30 aprile 2018, per le fatture 2015;
  • Entro il 30 aprile 2019, per le fatture 2016.

Questa previsione, invocata da più parti ed accolta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate nell’audizione del 4 maggio 2017, è volta ad attenuare uno dei possibili effetti negativi di questa manovra, che in ogni caso presenterà molteplici rilessi operativi da valutare nel loro impatto.

Andando ad analizzare, in sintesi, gli effetti sulla detrazione IVA di questa previsione normativa si nota come l’articolo 2, comma 1, del D.L. 50/2017 ha modificato in maniera sostanziale l’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, che precedentemente prevedeva che il diritto alla detrazione IVA sorgesse nel momento in cui l’IVA diveniva esigibile ed al massimo poteva essere esercitato con la dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto stesso è sorto, alle condizioni esistenti in quel momento. Nella nuova formulazione, invece, è previsto che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui lo stesso è sorto. Pertanto, prendendo a riferimento il 2017, il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato al massimo entro il 30 aprile 2018, avendo a disposizione soli 4 mesi dal termine dell’anno solare, mentre con la precedente formulazione lo stesso sarebbe stato esercitabile fino al 30 aprile 2020.

In riferimento alle fatture di fine anno gli operatori che riceveranno una fattura relativa al 2017 nel 2018 saranno tenuti a registrarla nel momento in cui la ricevono, quindi nel 2018, ma facendola partecipare come credito al periodo d’imposta 2017.

Se non fosse stata apportata la modifica legislativa, in premessa, al testo originario del Decreto le conseguenze avrebbero potuto essere molto significative, costringendo gli operatori, in svariati casi, a dover presentare delle dichiarazioni integrative per gli anni 2015 e 2016 al fine di far partecipare le fatture per le quali non era stato esercitato il diritto di detrazione come credito nell’anno in cui il diritto era sorto.
Questo sarebbe andato contro ad un principio stabilito dall’articolo 11 delle Preleggi, secondo cui le norme dispongono solo per il futuro, comportando, inoltre, una variazione dei termini di accertamento che avrebbero spostato la loro decorrenza dal momento della presentazione della dichiarazione integrativa.

Questa nuova disciplina della detrazione opera, oltre che per fatture e bolle doganali, anche per le note di variazione in diminuzione, accorciando notevolmente anche per queste i termini di detrazione. Infatti, un contribuente che, a seguito di un pignoramento negativo avvenuto nel dicembre 2017 decida di emettere una nota di variazione può farlo solo entro il 30 aprile 2018, termine di scadenza della presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017. Pertanto si troverà ad avere solo 4 mesi di tempo per recuperare l’IVA non riscossa.

Questa normativa, nonostante le perplessità iniziali, risulta in linea con quanto disposto dall’articolo 179, della Direttiva 2006/112/CE, la quale stabilisce che il diritto alla detrazione dell’imposta debba essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura d’acquisto, fatta salva la facoltà degli stati membri di concedere un termine più ampio ai sensi del successivo articolo 180.

Da ultimo, saranno da verificare gli eventuali effetti che potrebbero esserci in merito all’applicazione del regime di cassa per i soggetti semplificati. Infatti con le nuove disposizioni la deduzione del costo sostenuto nel 2017 può avvenire al massimo entro il 30 aprile 2018, termine ultimo per l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA sostenuta sugli acquisti. Pertanto, nel momento di scelta di applicazione del regime di cassa con l’adozione dei soli registri sia ai fini IVA che IRPEF occorrerà tenere presente anche di questo aspetto ai fini di valutarne l’effettiva convenienza o meno.

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